Se l’attività edilizia è attività pericolosa
In ambito di lavori edili spetta il risarcimento dei danni causati da attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ., giacché la giurisprudenza di legittimità annovera fra le attività pericolose non solo quelle qualificate pericolose dal TU di Pubblica sicurezza ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità di verificarsi del danno, qualora il danneggiato fornisca la prova del collegamento fra le attività del cantiere e i danni subiti, mentre compete all’appaltatore dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni ed eventualmente, comprovare sulla base del principio di vicinanza della prova che le attività di cantiere erano riferibili ad altri soggetti presenti in cantiere (nel caso di specie, considerata la natura e l’entità delle demolizioni, l’importanza e invasività delle opere di demolizione e di scavi per le fondazioni del nuovo edificio, il fatto che tali attività erano da svolgersi in un contesto urbano, in zona confinante con adiacenti e preesistenti fabbricati, che questi ultimi, in ragione delle caratteristiche costruttive, legate al tempo della loro edificazione, erano particolarmente esposti a cedimenti collegati con le attività di demolizione e di sbancamento che ebbero ad interessare il cantiere, il Tribunale ha rilevato che la prova del nesso causale fra l’attività del cantiere e i danni subiti fosse di competenza del danneggiato, mentre le imprese succedutesi nel tempo dovevano dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni).
(Tribunale di Milano del 12/09/2017, n. 9180)