Responsabilità dei precettori e dei maestri per fatto degli altri allievi
L'amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). In altri termini, incombe sul danneggiato l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo. Con specifico riferimento ai casi in cui la scuola si avvalga dell'opera di terzi, essa assume il rischio connaturato e pertanto risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state cagionate. Ed infatti la responsabilità del preponente non viene in tal caso meno neanche qualora i preposti non siano alle sue dipendenze, essendo sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile.
(Cassazione Civile, 12 maggio 2020, n. 8811)
Danno morale e prova presuntiva
Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa dall'altrui illecito può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni quali la perdita di un arto inferiore in uno alla convivenza familiare strettissima, propria del rapporto filiale (riconosciuto, nella specie, il danno subito dai genitori a causa della sofferenza morale patita in seguito ad un incidente che aveva coinvolto il loro figlio, a cui era stata amputata una gamba).
(Cassazione Civile, 24 gennaio 2020, n. 1640)
La responsabilità del condominio ei locali comuni
Provata la presenza del secchio della spazzatura di tipo umido nell’androne condominiale, il condominio avrebbe dovuto dimostrare che la sostanza oleosa era presente da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore. Non dimostrando nulla, impossibile parlare di caso fortuito.
(Cassazione Civile, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 342)
I pregiudizi derivanti dalla sofferenza soggettiva e dal necessitato mutamento peggiorativo delle abitudini di vita debbono essere risarciti
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita (omessa diagnosi di malattia) può subire uno stato di sofferenza soggettiva e un necessitato mutamento peggiorativo delle abitudini di vita (incidente sul profilo dinamico della propria esistenza): entrambi i pregiudizi debbono essere risarciti, laddove rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che possano valere ad escludere la sussistenza del pregiudizio la circostanza che l'invalidità del congiunto non sia totale o il fatto che l'assistenza possa essere stata ripartita fra più familiari.
(Cassazione Civile, 4 novembre 2019, n. 28220)
Il danno morale e la presunzione
Nel caso di un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti, ai fini del risarcimento del danno morale, che deve essere allegato e provato, trovano applicazione le presunzioni, dovendosi far discendere dal fatto noto la necessaria conseguenza in termini di sofferenza.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23146)
La presunzione di responsabilità per attività pericolose
La presunzione di responsabilità, contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose, può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire l’evento dannoso; in particolare, con riguardo alla produzione ed alla commercializzazione di farmaci potenzialmente pericolosi per l’organismo umano, il produttore e/o l’importatore devono fornire la prova dell’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno con la verifica dell’innocuità del prodotto utilizzando quei metodi, anche sperimentali, di analisi e controllo che la scienza medica fornisce, indipendentemente dal loro costo o perfezionabilità, non bastando la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza (nel caso di specie, è emerso come in numerosi studi fosse già stata evidenziata la pericolosità della somministrazione di rosiglitazone nei pazienti che, come la ricorrente, presentavano cardiopatie e, dunque, la riconducibilità dei danni alla salute dalla stessa patiti all'uso di un farmaco contenente tale principio).
(Tribunale di Palermo, 10 aprile 2017, n. 1820)
Danno cagionato da fauna selvatica e onere della prova
Quando le opere edilizie illegittime sono eseguite su un immobile concesso in usufrutto, il legittimato passivo all'azione di riduzione in ripristino ex art. 872 c.c. non è l’usufruttuario bensì il nudo proprietario, cui spetta il potere di intervento modificativo o additivo sul bene.In materia di danni cagionati da animali selvatici, è onere dell'attore dimostrare che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine, anche se adeguatamente protette, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti, tali da allertare le autorità preposte sulla sussistenza di un concreto pericolo per l'uomo.
(Cassazione Civile, 27 febbraio 2019, n. 5722)
Pedone fuori dalle strisce pedonali
Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli; talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241)
Se il ciclista cade sul dosso
Il nesso causale può essere ravvisato nella irregolarità dell’altezza e del materiale impiegato per la realizzazione del dosso, e nella sua scarsa visibilità per il quasi totale sbiadimento della colorazione prescritta dalla normativa in materia, integrante indubbiamente un vizio manutentivo indipendente dalle altrui modalità di uso, che l' ente territoriale non poteva ignorare ed anzi avrebbe dovuto eliminare, ancor più considerata la sua collocazione in un' area compresa in un centro abitato.
(Tribunale di Parma, 25 giugno 2018, n. 943)
Falsificare un assegno non trasferibile è (solo) illecito civile
La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.
(Cassazione Penale, SSUU, 10 settembre 2018, n. 40256)