Nesso causale tra res e danno
Sussiste la colpa esclusiva della danneggiata, integrante gli estremi del fortuito incidentale (che di per sé elide il nesso causale tra la res ed il danno), allorquando la caduta di una donna da una scala sia stata provocata (non da una difetto strutturale della scala stessa, ma) dal suo errato posizionamento (e cioè precisamente da una collocazione della scala, che non aveva tenuto conto del giusto grado di inclinazione), che ne aveva provocato l'improvviso slittamento.
(Cassazione Civile, 27 giugno 2018, n. 23203)
Lesione al godimento della propria abitazione
L'assenza del danno biologico documentato non osta al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali costituzionalmente garantiti e tutelati anche dall'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nella specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità del Comune, per mancato esercizio dei poteri di vigilanza, per l'autorizzazione della posa di un palco in occasione della festa del Santo Patrono, a meno di un metro dall'abitazione durante i festeggiamenti e successivamente non rimosso, configurando una turbativa della vita domestica conseguente a immissioni sonore e luminose). La prova del pregiudizio può essere fornita anche mediante presunzioni.
(Cassazione Civile SU 1 febbraio 2017, n. 2611)
Il gestore del centro sportivo e la responsabilità per le sue condizioni
A fronte di lesioni colpose patite da un calciatore, causate da un avvallamento occultato da una pozzanghera in un campo sintetico, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. L’applicazione di questo principio rende irrilevante il fatto che il campo fosse stato ceduto in affitto alla ‘Uisp’ per lo svolgimento di un campionato ad hoc, stante l’obbligo del gestore dell’impianto di governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e l’obbligo di impedire che esso presentasse rischi nell'utilizzo in condizioni meteorologiche avverse.
(Cassazione Penale, 28 febbraio 2018, n. 9160)
Se l’attività edilizia è attività pericolosa
In ambito di lavori edili spetta il risarcimento dei danni causati da attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ., giacché la giurisprudenza di legittimità annovera fra le attività pericolose non solo quelle qualificate pericolose dal TU di Pubblica sicurezza ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità di verificarsi del danno, qualora il danneggiato fornisca la prova del collegamento fra le attività del cantiere e i danni subiti, mentre compete all'appaltatore dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni ed eventualmente, comprovare sulla base del principio di vicinanza della prova che le attività di cantiere erano riferibili ad altri soggetti presenti in cantiere (nel caso di specie, considerata la natura e l'entità delle demolizioni, l’importanza e invasività delle opere di demolizione e di scavi per le fondazioni del nuovo edificio, il fatto che tali attività erano da svolgersi in un contesto urbano, in zona confinante con adiacenti e preesistenti fabbricati, che questi ultimi, in ragione delle caratteristiche costruttive, legate al tempo della loro edificazione, erano particolarmente esposti a cedimenti collegati con le attività di demolizione e di sbancamento che ebbero ad interessare il cantiere, il Tribunale ha rilevato che la prova del nesso causale fra l'attività del cantiere e i danni subiti fosse di competenza del danneggiato, mentre le imprese succedutesi nel tempo dovevano dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni).
(Tribunale di Milano del 12/09/2017, n. 9180)