Risarcimento del danno da premorienza e del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 d.lg. n. 209/2005), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia); il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo; il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26851)
Danno da emotrasfusione: il verbale redatto dalla Commissione medica non ha valore confessorio
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2023, n. 19129)
Incerta causa del danno e rigetto della domanda risarcitoria del paziente
Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi: spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalità dovuti. Consegue che, nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente stesso provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico.
(Tribunale di Reggio Emilia, 17 febbraio 2022, Est. Dott. Morlini)
Sul danno da perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali affrontare la prospettiva di un fine vita ormai prossimo
In caso di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, ma include il danno da perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, giacché, tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali. In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere "cosa fare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico -fisiche, in vista e fino a quell'esito.
(Cassazione Civile, 17 novembre 2021, n. 34813)
Linee guida, protocolli e responsabilità medica
Non può considerarsi esclusa la responsabilità del medico riguardo l'evento lesivo subito dal paziente per il solo fatto di aver seguito le linee guida o di protocollo, avendo il medico il dovere di curare utilizzando i presidi e le conoscenze di cui la scienza dispone al momento.
(Cassazione Penale, 30 settembre 2021 n. 37617)
Sul colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto
In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito.
(Cassazione Civile, 12 ottobre 2021, n. 27682)
Responsabilità della struttura sanitaria in caso di ritardo della prestazione
Una volta che venga accertato il ritardo ingiustificato nell'intervento, non avendo la struttura ospedaliera dimostrato l'impossibilità di intervenire sul paziente a causa delle sopravvenienze più gravi, la condotta dei congiunti del paziente, che avevano deciso di portarlo via, non costituisce violazione del dovere di correttezza né causa di una colpevole impossibilità sopravvenuta.
(Cassazione Civile, 15 giugno 2021, n. 16936)
Sull’onere della prova del danno da emotrasfusione
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere della seconda allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle suddette attività.
(Cassazione Civile, ordinanza 22 aprile 2021, n. 10592)
I genitori hanno diritto al risarcimento dei danni qualora la malattia contratta dalla gestante provochi gravi malformazioni al bambino
Ai sensi della l. n. 194/1978, art. 6, lett. b), (interruzione volontaria della gravidanza) l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, laddove determini nella gestante, compiutamente informata dei rischi, un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica. Laddove il medico non abbia informato correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
(Cassazione Civile, 15 gennaio 2021, n. 653)
Lesione del diritto, consenso informato e risarcimento del danno
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
(Cassazione Civile, ordinanza del 26 maggio 2020, n. 9887)