Responsabilità oggettiva e solidale tra intermediario e promotore

La responsabilità solidale tra l’intermediario e il promotore finanziario, per i danni causati da quest’ultimo a terzi, ex art. 31, comma 3, TUF, si configura, avuto riguardo alla posizione dell’intermediario, come responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato: indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell’incarico affidato all’agente, ai fini della sussistenza di tale responsabilità dell’intermediario è sufficiente che l’attività illecita del promotore sia stata agevolata o resa possibile dall’intervento di quest’ultimo nell’attività di impresa.

(Cassazione Civile, ordinanza 22 novembre 2018, n. 30161)