L’avvocato “negligente” non risarcisce il cliente per la perdita del condono futuro

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo scorretto adempimento dell’attività professionale, ma occorre verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile a tale condotta, se il danno vi sia effettivamente stato e, infine, se il compimento di ciò che era dovuto da parte del legale, alla stregua dei comportamenti probabilistici, avrebbe portato al riconoscimento delle proprie ragioni (esclusa, nella specie, la responsabilità dell’avvocato che aveva fatto passare in giudicato la sentenza e aveva vanificato la possibilità di accedere al condono fiscale voluto dai clienti).

(Cassazione Civile, 25 novembre 2022, n. 34787)