Sul progettista l’onere della prova per i danni da crollo del muro
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità per rovina degli edifici discende che nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Infatti, secondo la Giurisprudenza costante, il Direttore dei Lavori è tenuto all'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte del crollo del muro in epoca immediatamente successiva al suo innalzamento e al riempimento con materiale terroso a monte, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria a suo carico, ovvero non ha dimostrato di aver progettato il muro secondo le regole della buona tecnica, di aver vigilato sull'esecuzione dei lavori, di essere intervenuto impartendo direttive e che queste fossero state disattese.
(Tribunale di Parma, 15 settembre 2017)