Ingiuria, ingratitudine e revoca della donazione

L’ingiuria grave richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass. 24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487). In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (nel caso concreto è stata valutata quale manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti della donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario il fatto che quest’ultimo, di fronte all’età avanza della donante e alle sue condizioni di vita, ormai novantenne e priva degli affetti familiari più prossimi, l’avesse invitata, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, nonostante lo avesse acquistato per donazione fatta in suo favore dalla stessa).

(Cassazione Civile, 13 agosto 2018, n. 20722)