Pagamento del terzo e revocatoria fallimentare

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio.
In tali casi, il creditore convenuto in revocatoria sarà onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece sarà onere del curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.

(Tribunale di Parma, 30 maggio 2018, n. 875)


La revocatoria fallimentare degli atti compiuti per dovere morale

L’accordo raggiunto in sede di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevede il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile ai figli quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento’ rientra in quegli atti che non possono essere oggetto di azione revocatoria ai sensi del primo comma dell’articolo 64 L.F. in quanto compiuti inadempimento di un dovere morale. L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o divorzio mediante un accordo che attribuisce ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, anziché attraverso la corresponsione di una prestazione in danaro periodica.

(Cassazione civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28829)


Privo di interesse ad agire il curatore se i beneficiari della revocatoria sono gli stessi convenuti in revocatoria

Va negata la sussistenza dell’interesse ad agire del fallimento ove vi sia la prova nel giudizio ordinario che in sede fallimentare i beneficiari dell’esecuzione dell’azione revocatoria sarebbero gli stessi convenuti in revocatoria.

(Tribunale di Milano, 30 Maggio 2017)