Sul potere di iniziativa del Pubblico Ministero nell’ambito del concordato preventivo

La rinunzia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità; ciò, tuttavia, non significa, né implica che il procedimento di concordato preventivo venga in modo automatico a cessare per effetto di una compiuta rinunzia. Quest’ultima non esclude, né invero elimina, il fatto costitutivo del potere di iniziativa del P.M. L. Fall., ex art. 173; con la conseguenza che la richiesta di fallimento formulata dal P.M. – dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale – mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato.

(Cassazione Civile, 7 dicembre 2020, n. 27936)