Sul diritto all’equo indennizzo in caso di procedura concorsuale protrattasi per più di 7 anni

Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni, non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2023, n. 34836)


Spetta il risarcimento agli eredi del defunto anche se questi non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro

In caso di domanda di risarcimento del danno "iure proprio" proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (la perizia aveva rilevato che le deformazioni strutturali riportate dall’auto del de cuius a seguito dell’incidente erano tali per cui l’evento morte si sarebbe realizzato con altissima probabilità anche nel caso in cui il conducente avesse regolarmente allacciato la cintura di sicurezza).

(Cassazione Civile, 12 dicembre 2023, n. 34625)


Danno morale post-mastectomia

La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni; nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica, dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità, mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico -è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata (nel caso di specie, la perdita della possibilità di affermarsi nel campo della moda, campo prescelto dalla ricorrente all'epoca dei fatti, non poteva essere certa al momento dell'intervento sanitario, ma aveva apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore che, dopo l'accaduto, sono state del tutto precluse).

(Cassazione Civile, 5 settembre 2023, n. 25910)


Sono applicabili ai soli sinistri stradali i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal codice delle assicurazioni

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma.

(Cassazione Civile, 5 settembre 2023, n. 25992)


Cremazione a 10 anni dalla sepoltura: spetta il risarcimento se i parenti non l'hanno autorizzata

La cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni richiede l'assenso dei parenti; il consenso dei parenti è strumentale alla realizzazione o alla tutela dell'interesse cosiddetto secondario al sepolcro. L'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto (e che tale luogo non sia trasformato) è un'espressione del diritto alla personalità che trova la sua ragione, innanzitutto, negli artt. 2 e 13 della Costituzione (respinto il ricorso di un'azienda concessionaria dei servizi cimiteriali condannata a risarcire i parenti di un defunto che era stato cremato senza il preventivo consenso).

(Cassazione Civile, 10 gennaio 2023, n. 370)


Al padre assente non spetta il maggiore risarcimento per la perdita della figlia

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad una ragazza che viaggiava come trasportata, è stata ritenuta la non effettività del rapporto padre -figlia, atteso che il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione dell'uomo agli incontri organizzati dai Servizi Sociali e nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2022, n. 32697)


Sul danno terminale quando la vittima muore dopo un lasso di tempo apprezzabile dall'evento lesivo

Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 novembre 2022, n. 34987)


Colpo dei topi d’appartamento grazie all’impalcatura: sussiste la responsabilità sia del condominio sia della ditta esecutrice dei lavori

Il proprietario dell’appartamento che ha subito un furto di oggetti preziosi, furto agevolato dalla presenza di una impalcatura posta a ridosso dell'edificio dalla ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l'appartamento, deve essere risarcito in via solidale dal condominio per omessa custodia ex art. 2051 Cod. Civ. e dalla ditta appaltatrice per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l'impalcatura ex art. 2043 Cod. Civ..

(Cassazione Civile, ordinanza, 27 dicembre 2021, n. 41542)


Sulla liquidazione del danno da perdita del familiare cagionata da errore medico

Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

(Cassazione Civile, 10 novembre 2021, n. 33005)


Sulla valutazione e liquidazione della perdita del feto

Il danno da perdita del feto coincide col danno da perdita del rapporto parentale. La perdita del rapporto parentale rileva nella sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.

(Cassazione Civile, 29 settembre 2021, n. 26301)