Il risarcimento del danno deve comprendere anche l’IVA salvo il diritto del danneggiato al rimborso o alla detrazione

L’IVA è da includere nel risarcimento del danno, ancorché il danneggiato non abbia ancora affrontato la spesa e non abbia prodotto la fattura, risultando sufficiente il semplice preventivo o anche la valutazione del danno per quantificare l’importo dovuto a titolo di indennizzo e, sulla base di questo, calcolare poi l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota prevista dalla legge. Tale regola generale soffre un’eccezione nell’ipotesi in cui il soggetto danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, non essendo, in dette ipotesi, suscettibile di essere inclusa l’iva nelle poste risarcitorie.

(Tribunale di Pisa, 8 giugno 2020, n. 574)