I genitori hanno diritto al risarcimento dei danni qualora la malattia contratta dalla gestante provochi gravi malformazioni al bambino
Ai sensi della l. n. 194/1978, art. 6, lett. b), (interruzione volontaria della gravidanza) l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, laddove determini nella gestante, compiutamente informata dei rischi, un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica. Laddove il medico non abbia informato correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
(Cassazione Civile, 15 gennaio 2021, n. 653)