L’ingegnere, costretto per ben otto mesi a non utilizzare il telefono fisso, non ha diritto ad alcun ristoro ben potendo utilizzare lo smartphone

Deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquidazione equitativa del danno richiesta da un professionista (nella specie, ingegnere) per non aver potuto utilizzare una linea telefonica fissa, atteso che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un’utenza telefonica non comporta necessariamente un danno all’attività libero professionale, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.

(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 76)