Scontro con un cervo nel Parco Nazionale: esclusa la responsabilità della Regione
La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla Regione, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. Mentre, la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può invece incombere sulla Regione o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l’ordinaria responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla Regione sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell’ordinaria diligenza per prevenire il danno (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del Giudice di merito che aveva escluso la responsabilità della Regione per i danni cagionati da un cervo all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo).
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 gennaio 2022, n. 1869)