Danno all’immagine: il criterio per la quantificazione del risarcimento

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possono essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per richiesta per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi l’importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati dalla legge sulla protezione del diritto d’autore.

(Cassazione Civile, 12 aprile 2022, n. 11768)