Treno sistematicamente in ritardo? Non è lesione dei diritti inviolabili della persona
Nell’ipotesi in cui non venga dimostrata la circostanza che i disservizi (nella specie, ritardi sistematici del treno, sporcizia dei vagoni e sovraffollamento degli stessi) abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni del ricorrente, determinando una grave lesione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, non può esservi risarcimento del danno.
(Cassazione Civile, 8 febbraio 2019, n.3720)