La responsabilità per il danno da infiltrazione ricade sull’usufruttuario e non sul proprietario

La responsabilità per i danni da infiltrazione o allagamento è da ricercare solamente in capo al soggetto che, avendone la custodia, ha l’onere di manutenere il bene ed evitare che questo provochi danno (nella specie, è stata confermata l’esenzione da responsabilità di una delle due comproprietarie della nuda comproprietà, mentre veniva altresì dimostrata la responsabilità dell’altro comproprietario e dell’usufruttuario in quanto questi, pur essendo a conoscenza dell’infiltrazione e dei danni cagionati ai vicini, non si erano in alcun modo attivati per porvi rimedio).

(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20429)