Sul diritto di surroga dell’INAIL a seguito di sinistro stradale
In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all’art. 1916 c.c. e all’art. 142 d.lgs. n. 209/2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli dimostri che l’assicuratore ha legittimamente versato l’intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale o perché quest’ultimo è rimasto silente in ordine all’interpello a lui rivolto ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 209/2005.
(Cassazione Civile, 21 ottobre 2022, n. 31139)