Assicurazione contro il furto d’auto: la denuncia penale non è sufficiente per ottenere l’indennizzo

Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro; la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (respinta, nella specie, la richiesta di indennizzo avanzata da una società di noleggio veicoli a seguito del furto di una autovettura, atteso che la mera denuncia penale relativa al furto non era di per sé sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa).

(Cassazione Civile, 7 novembre 2022, n. 32637)