Sulla responsabilità dell’ASL per il decesso del medico dovuto ad infarto da stress
Ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ne consegue che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall’evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica (riconosciuta la responsabilità dall’Azienda sanitaria locale per la morte di un medico, colto da infarto, atteso che l’Azienda lo aveva mantenuto nello stesso servizio, nello svolgimento del quale aveva subito due infarti, senza adibirlo – come indicato dalla Commissione medica – allo svolgimento di mansioni diverse, meno stressanti e non comportanti contatti con il pubblico).
(Cassazione Civile, 22 maggio 2023, n. 13919)