L’appaltatore deve tenere indenne il committente dall’intero pregiudizio economico derivante dai vizi dell’opera realizzata
In tema di risarcimento dei danni riconducibili all’azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi – avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell’intero pregiudizio subito mediante l’eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva il rifacimento integrale del manto di copertura), in modo tale da garantire – nella vicenda qui in esame – il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.
(Cassazione Civile, 17 novembre 2023, n. 31975)