Lesione al godimento della propria abitazione
L’assenza del danno biologico documentato non osta al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali costituzionalmente garantiti e tutelati anche dall’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità del Comune, per mancato esercizio dei poteri di vigilanza, per l’autorizzazione della posa di un palco in occasione della festa del Santo Patrono, a meno di un metro dall’abitazione durante i festeggiamenti e successivamente non rimosso, configurando una turbativa della vita domestica conseguente a immissioni sonore e luminose). La prova del pregiudizio può essere fornita anche mediante presunzioni.
(Cassazione Civile SU 1 febbraio 2017, n. 2611)