Danno emergente e lucro cessante

Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel guai caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

(Cassazione Civile, 9 dicembre 2020, n. 28071)


Sulla culpa in vigilando et educando

I genitori hanno l’onere di impartire ai figli un’educazione sufficiente a scongiurare il pericolo che questi cagionino danni ai terzi e che, a tal fine, pur non essendo necessario provare una costante ed ininterrotta presenza fisica, occorre comunque dare prova di aver adeguatamente impostato i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare.

(Corte d’Appello di Bari, 19 ottobre 2020, n. 1754)


Sul cumulo dell’indennizzo per sinistri stradali

Le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore dell'assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest'ultimo, diversamente, conseguirebbe un importo maggiore di quello cui ha diritto. Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile e al danneggiato non è consentito reclamare un risarcimento del danno superiore rispetto a quello effettivamente sofferto.

(Cassazione Civile, 5 novembre 2020, n. 24633)


Feto nato morto e relazione affettiva potenziale tra tabelle milanesi e criterio equitativo

Nel caso di "feto nato morto" è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del tribunale di Milano. Questo consente al giudice di merito di operare sulla base di un criterio equitativo.

(Cassazione Civile, 20 ottobre 2020, n. 22859)


Il danno biologico terminale

Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie "danno morale -terminale", ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida”.

(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22191)


Diritti di immagine fatti valere in giudizio dagli eredi

La riproduzione dell’immagine senza il consenso della persona ritratta può avvenire se giustificata dall'interesse pubblico, che non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un cotesto diverso dall'opera cinematografica. In ogni caso, non è mai ammissibile la diffusione assentita dell’immagine altrui, laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, venendo in tal caso a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione (è stato quindi interdetto l’utilizzo da parte di una società dell’immagine della nota attrice Audrey Hepburn al fine di apporla su capi di abbigliamento successivamente esposti e commercializzati, oltre che nei punti vendita, anche sull’e-commerce dell’azienda).

(Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Impresa, 27 febbraio 2019, n. 940)


Sull'ordine di rimozione di contenuti diffamatori da Facebook e Instagramm

E’ legittima l’ordinanza cautelare con cui è stato ordinato alle piattaforme dei social network Instagram e Facebook di rimuovere a livello mondiale i contenuti diffamatori pubblicati da un utente a danno di un altro utente, con condanna delle stesse, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite (nel caso in esame un manager era stato diffamato dall’ex compagna mediante le piattaforme dei social Instagram e Facebook).

(Tribunale di Milano, ordinanza 17 giugno 2020, n. 12616)


Non poter usare il telefono non lede un diritto fondamentale della persona

Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi, ossia quando la sua risarcibilità sia espressamente ammessa dalla legge, o quando la sua risarcibilità sia implicitamente ammessa dalla legge. Quest'ultima ipotesi si verifica allorché il fatto illecito abbia vulnerato un diritto fondamentale della persona. Affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come "diritto fondamentale della persona" sono necessari due requisiti; il primo è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio e, in generale, la forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale non costituisce lesione di un diritto della persona, salva l'ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali qoad vitam: l'acqua, l'aria, il cibo, l'alloggio, i farmaci. Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi fondamentale, è che l'esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano. In forza di detti principi l'impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della persona né la sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere a un telefono sostituivo.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17894)


La morte di una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare

Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno "da perdita della vita", poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.

(Cassazione Civile, 1 luglio 2020, n. 13261)


Sul danno da riduzione della capacità lavorativa

In presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall'altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5458)