Autostrade per l'Italia condannata ad installare pannelli fonoassorbenti

In tema di immissioni acustiche, il D.P.R. n. 142/2004 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva dell'art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall'art. 844 c.c.
La differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, al quale [anche] non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendosi ritenere comunque prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

(Cassazione Civile, 12 novembre 2018, n.28893)


Il rapporto causale fra inadempimento e danno nella prova del mancato guadagno

Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.

(Cassazione Civile, 11 ottobre 2018, n. 25160)


Onere di allegazione e prova del danno nell'ora di educazione fisica

In materia di risarcimento dei danni per responsabilità civile, in ipotesi di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, l'onere della prova dell'illecito commesso da uno studente in danno di un altro, incombe sul danneggiato, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre l'istituto scolastico potrà andare esente da responsabilità provando il fatto impeditivo, ovvero l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

(Cassazione Civile, 4 giugno 2018, n. 14355)


Doveri di custodia del Comune

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28, l. n. 2248/1865, all. F; art. 14, d.lgs. n. 285/1992; per i Comuni, art. 5, r.d. n. 2506/1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile.

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18325)


Danno all'immagine della persona fisica e giuridica

In tema di risarcimento dei danni patiti da una associazione, nel caso di specie una Onlus impegnata nella tutela e nell'assistenza dei minori, deve essere riconosciuto in capo all'amministratore, responsabile di appropriazione indebita, l’obbligo di risarcire il pregiudizio cagionato alla Onlus per aver tenuto una gestione personalistica del denaro della stessa. Deve inoltre riconoscersi, pur trattandosi di un’associazione, anche il danno per lesione del diritto all'immagine costituito, come danno cd. conseguenza, dalla diminuzione della considerazione della Onlus, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire dei soggetti che ricoprano gli organi dell’associazione, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi che dovrebbero interagire con la Onlus.

(Tribunale di Milano, 5 marzo 2018)


Il fallaccio di gioco ed il risarcimento danni

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta dell’agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (durante una partita amichevole di calcio, l’agente eseguiva un’azione fallosa, in scivolata colpendo da dietro le gambe del giocatore e procurandogli lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l'azione fallosa non era stata caratterizzata dalla volontà di ledere, né - se pure violativa delle regole del gioco - poteva ritenersi sproporzionata rispetto al contesto od assolutamente abnorme rispetto alla finalità del gioco stesso).

(Cassazione Civile, 10 maggio 2018, n. 11270)


Responsabilità del professionista e prova del danno

Anche se è provato e comunque incontestato sia il conferimento dell’incarico professionale di gestire la contabilità di una società con tutti gli inerenti adempimenti fiscali, sia che il commercialista, in qualità di intermediario autorizzato, aveva omesso di procedere al deposito telematico della dichiarazione annuale IVA, tuttavia non è possibile condannare quest’ultimo al risarcimento del danno richiesto dalla società attrice quantificandolo sulla base delle cartelle esattoriali notificate dall'Erario, ove il professionista, sempre su delega dell’assistito, abbia impugnato le stesse ed il procedimento sia pendente in Cassazione, senza che la società contribuente abbia ancora versato alcun importo all'amministrazione tributaria e, anzi, la parte attrice non abbia in alcun modo adempiuto al proprio onere probatorio avente ad oggetto almeno la presunzione di definitività del recupero del credito da parte di quest’ultima.

(Tribunale di Milano, 24 giugno 2014 n. 8412)


Responsabilità del professionista e prova del danno; giudizio prognostico sull’esito dei ricorsi tributari tardivi

Non va risarcito il danno patrimoniale quando, pur pacifica la negligenza del professionista che non ha depositato tempestivamente i ricorsi tributari (statuizione dalla quale era comunque dipesa la condanna per il danno non patrimoniale), una valutazione prognostica dei ricorsi non consente di ritenere che sarebbero stati accolti (I giudici d'appello, al riguardo, avevano anche puntualizzato, con motivazione approfondita condivisa dalla Corte di Cassazione, che non poteva giungersi ad una diversa valutazione, anche tenendo conto dei ricorsi proposti dagli appellanti quasi contestualmente ma affidati ad un diverso commercialista (i quali avevano avuto per loro esito favorevole), in quanto, oltre a mancare la certezza di uniformità dell'orientamento delle varie sezioni della Commissione Tributaria adita, i profili delle violazioni contestate ed oggetto della controversia in esame erano differenti.

(Cassazione Civile, 31 maggio 2018, n. 13769)


Il danno da lesione della reputazione va provato essendo un danno-conseguenza

Il danno da lesione della reputazione è un danno ai diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti. Tale danno è però un tipico danno-conseguenza che non coincide con la lesione del semplice interesse (ovvero non è in re ipsa). Dev'essere perciò opportunamente allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche mediante presunzioni ed anche tramite valutazioni prognostiche trattandosi di un pregiudizio che può proiettarsi nel futuro, con quantificazione anche in via equitativa.

(Cassazione Civile, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9385)


Salute, dolore, qualità della vita sono beni diversi e come tali esigono un risarcimento distinto

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamicorelazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana nei suoi vari aspetti inclusi quelli che attengono alla sfera sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in relazione ad una visione complessiva della persona e sulla base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili anche al mancato riconoscimento delle ripercussioni sulla vita privata contrastanti con l’art. 32 Cost. e con i principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dell’art. 8 della Cedu.

(Cassazione Civile, 31 maggio 2018, n. 13770)