Telefonate mute di notte e risarcimento del danno morale
L’intestatario dell’utenza deve ritenersi responsabile, fino a prova contraria, delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le chiamate insistenti, sulla base di un ragionamento secondo cui è massima d’esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2021, n. 39442)