Sul concorso di colpa del motociclista caduto a causa di una buca stradale
Deve ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che essa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e non prevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell’esercizio dell’attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all’esito dell’apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui Io è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 dicembre 2021, n. 39965)