La lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile se vi è prova di conseguenze dannose in termini di sofferenza soggettiva
L'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione.
(Cassazione Civile, 30 ottobre 2023, n. 30032)
Danno da infezione trasfusionale e onere della prova
In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall'infezione di cui domanda il risarcimento. La struttura deve allegare e dimostrare di avere rispettato in concreto le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli relativi all'attività di acquisizione e perfusione del plasma.
(Cassazione Civile, 7 settembre 2023, n. 26091)
Violazione dell’obbligo informativo: il paziente deve allegare e provare il danno da lesione del diritto di autodeterminazione
Un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
(Cassazione Civile, 12 giugno 2023, n. 16633)
La rilevanza nella causa civile dell’assoluzione penale del medico
Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula 'perché il fatto non sussiste', in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.
(Cassazione Civile, 12 settembre 2022, n. 26811)
Il continuo dolore fisico da trattamenti radioterapici errati configura danno morale
Il danno morale patito a seguito di trattamenti radioterapici che hanno causato disturbi cronici al paziente è compreso nell'indicazione del danno morale prevista dalle tabelle milanesi; il continuo dolore fisico patito è già da valutarsi nella componente del danno e non costituisce ulteriore danno morale.
(Cassazione Civile, 12 settembre 2022, n. 26805)
Sui confini del risarcimento del danno in tema di consenso informato
I confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
(Cassazione Civile, 5 settembre 2022, n. 26104)
Sul risarcimento dei danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite (estensibile, per identità di ratio, anche alla somministrazione del vaccino trivalente - morbillo, parotite e rosolia -), il diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduca l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta.
(Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 giugno 2022, n. 20539)
Spetta il risarcimento al medico sottoposto a turni massacranti e costretto a essere sempre reperibile
L'essere costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno e la sottoposizione a turni massacranti, a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera, costituiscono concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medico in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, tale da riconoscergli un risarcimento per il danno alla salute subito (nella specie, è stata confermata la condanna al risarcimento dell'Azienda sanitaria, risultando provato il nesso tra l'attività lavorativa espletata da un medico in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e l'infarto da lui subito).
(Cassazione Civile, sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17976)
Sul dovere di informare il paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento
Con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento; la necessità, per il paziente, di allegare (e dimostrare) che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento è chiaramente postulata anche da Cass. n. 7248/2018 quale necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa).
(Cassazione Civile, ordinanza, 12 maggio 2021, n. 12593)