L’emergenza Covid è grave motivo per sospendere l’ordinanza ingiunzione opposta
La circostanza che l’opponente a ordinanza ingiunzione abbia subito la sospensione della propria attività commerciale per effetto dei DPCM emanati per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, e il conseguente danno economico da mancato guadagno, unitamente alla entità della sanzione irrogata, integrano le gravi e circostanziate ragioni che giustificano la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ingiunzione opposta.
(Tribunale di Verona, 2 dicembre 2020, Est. Dott. Vaccari)