Le responsabilità in caso di segnale stradale non visibile o capovolto

Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita “aliunde” dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce (nella specie, la Corte ha sottolineato che se il segnale stradale – che impone l’obbligo di dare la precedenza – è capovolto e, quindi, poco visibile, esso non può essere elemento sufficiente per addebitare la completa responsabilità dell’incidente al motociclista che con la propria condotta ha ignorato quel segnale).

(Cassazione Civile, 29 marzo 2022, n. 10062)