Elementi caratterizzanti della novità e dell’originalità
L’ambito di applicazione dell’art. 623 c.p. va oltre la sfera di protezione predisposta dall’ordinamento civilistico per l’invenzione brevettabile posto che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Inoltre, non è necessario che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”, essendo sufficiente che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda giacché è attraverso questo processo che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva.
(Cassazione Penale, 4 giugno 2020, n. 16975)