Giudizio di ottemperanza e l’esecuzione ordinaria
La domanda di esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, al pari di quella proposta nei confronti di qualsiasi altro debitore, introduce sempre una controversia di diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva, ed al fine della decisione sulle relative opposizioni proposte, non può che competere al giudice ordinario, senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l’utilizzazione dell’uno o dell’ altro.
(Tribunale di Crotone, 12 maggio 2020, n. 402)