Al padre l’affido esclusivo del minore se la madre si trasferisce in un'altra regione
Va confermato l’affido esclusivo al padre qualora la madre abbia trasferito la propria residenza in altra regione lontana, con ciò pregiudicando la concreta possibilità di partecipare alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell’interesse della minore.
(Cassazione Civile, 27 febbraio 2024, n. 5136)
Niente assegno di mantenimento alla moglie che continua a lavorare part – time
Le disparità nei redditi sono venute meno una volta che la casa familiare è stata assegnata alla moglie. Quest’ultima ha la concreta possibilità di incrementare il proprio stipendio passando da un part time ad un orario pieno e di poter cogliere occasioni di avanzamento o conversione professionale destinate a migliorare il suo reddito, mettendo a frutto la laurea conseguita in costanza di matrimonio. L’eredità percepita da uno dei coniugi non incide sugli obblighi di mantenimento fra coniugi, ma potrà semmai rilevare quanto al mantenimento dei figli. Il giudice del merito è tenuto ad accertare, compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio, il variare delle condizioni patrimoniali ed eventualmente reddituali dell'obbligato, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni.
(Cassazione Civile, 28 febbraio 2024, n. 5242)
Addebito della separazione: è possibile utilizzare come prova la relazione investigativa
Nell'ambito dei giudizi in cui uno dei coniugi chieda dichiararsi l'addebito della separazione a carico dell'altro, la relazione investigativa può essere utilmente impiegata, ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, rientrando tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 febbraio 2024, n. 4038)
Assegno di mantenimento: se le risultanze fiscali di uno dei coniugi sono inattendibili occorre fare ricorso alle indagini di polizia tributaria
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, assumendo a tal fine rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il potere di disporre indagini di polizia tributaria, anche d'ufficio, costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova; ma va esercitato qualora il Giudice ritenga che siano stati allegati fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali di uno dei coniugi.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2024, n. 918)
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro comportano l’addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
(Cassazione Civile, 18 dicembre 2023, n. 35249)
La nuova convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione
In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.
(Cassazione Civile, 12 dicembre 2023, n. 34728)
Inesistenza originaria dei presupposti per il mantenimento del coniuge: le somme versate sono ripetibili
Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti.
(Cassazione Civile, 14 novembre 2023, n. 31635)
Sui criteri da utilizzare per valutare l’interesse del minore al trasferimento della residenza
In tema di trasferimento della residenza abituale del minore, laddove non sia intervenuto un accordo condiviso tra i genitori, spetta al giudice decidere tenendo conto unicamente del superiore interesse del minore. Interesse superiore che deve essere ricercato dal giudice sulla base di una serie di criteri elaborati dalla giurisprudenza tra i quali si evidenziano: le sostanziali motivazioni al trasferimento del genitore prevalentemente collocatario, i tempi e le modalità di frequentazione tra figlio e genitore non collocatario, la eventuale disponibilità del genitore non collocatario a trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale e, infine, la valutazione circa la salvaguardia delle relazioni tra il minore e le altre figure chiave della propria esistenza.
(Tribunale di Como, 13 luglio 2023)
Cambio di credo religioso e rifiuto di collaborare in famiglia: la moglie rischia l’addebito
Il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall'art. 143 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza (nella specie, la Corte ha ritenuto che il mero fatto di dormire separati non fosse sufficiente per considerare accertata e irreversibile la crisi della coppia. Di conseguenza, era possibile, addebitare la separazione al coniuge che aveva cambiato religione e, successivamente, aveva manifestato palese indifferenza verso l'altro coniuge).
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 luglio 2023, n. 19502)
Ai fini dell'assegno di separazione non rilevano le condizioni economiche dei suoceri
AI fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato. Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. Inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto. Gli ascendenti sono tenuti soltanto, in via subordinata sussidiaria, a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora entrambi i genitori non possano o non vogliano mantenerli.
(Cassazione Civile, 21 giugno 2023, n. 17805)