La costruzione realizzata in costanza di matrimonio da uno dei coniugi sul suo fondo
In tema di separazione tra coniugi, nel caso di costruzione di un immobile in comunione legale su suolo di esclusiva proprietà di uno di due, al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.
(Cassazione Civile, ordinanza, 3 agosto 2021, n. 22193)