Collocamento paritetico del figlio e revoca dell’assegnazione della casa coniugale

Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cosiddetto “collocamento paritetico”. La valutazione che il giudice di merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondurre al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 febbraio 2023, n. 5738)