Nessun addebito se è provata l'esistenza di un clima di sfiducia reciproca fra i coniugi

In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non rendono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che ha finito per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale.

(Cassazione Civile, 24 maggio 2023, n. 14396)


Infedeltà e addebito della separazione: la prova anche grazie a video e conversazioni hot su WhatsApp

Ai fini dell’addebito non è richiesta la prova dell’infedeltà e la flagranza dell’amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico; effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge fedifrago all’amante.

(Cassazione Civile, ordinanza 8 maggio 2023, n. 12190)


No all’integrazione dell’assegno per la perdita dei “benefit”

Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea. Ciò posto, è pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti». Ciò nonostante, l'assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano aumentato l'assegno di mantenimento in favore della moglie in considerazione del fatto che la donna non avrebbe più potuto usufruire nel periodo estivo di un appartamento al mare di proprietà esclusiva del marito).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 gennaio 2023, n. 952)


Sulla valenza di un precedente ricorso in tema di addebito

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (esclusa, nella specie, l'addebitabilità della separazione al comportamento infedele della moglie, atteso che la proposizione di un precedente ricorso per separazione, poi abbandonato, attestava la crisi della coppia ben prima della condotta infedele della donna).

(Cassazione Civile, 28 novembre 2022, n. 34944)


L’ascolto del minore va escluso se la narrazione dei fatti è fonte di dolore

L'ascolto del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superflua, ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino (che vanno specificate in modo puntuale), come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza.

(Cassazione Civile, 8 novembre 2022, n. 32876)


La sospensione della prescrizione tra i coniugi non opera in caso di separazione

Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post -matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 novembre 2022, n. 32212)


Separazione: la moglie abbiente deve garantire il tenore di vita matrimoniale al marito

La moglie benestante deve versare al marito separato un assegno di mantenimento con un importo adeguato all'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto il marito, in accordo con la moglie, si era dedicato alla cura del figlio e della famiglia, provvedendo invece la donna al mantenimento del nucleo familiare.

(Cassazione Civile, 13 settembre 2022, n. 26890)


Infedeltà ed addebito della separazione

La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.

(Cassazione Civile, 2 settembre 2022, n. 25966)


Il tenore di vita e le indagini tributarie sui redditi occulti

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

(Cassazione Civile, 19 luglio 2022, n. 22616)


L’iscrizione a siti di incontri da parte della moglie non basta all’addebito della separazione

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (escluso, nella specie, l'addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l'iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest'ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2022, n. 16822)