Se la domanda di servitù non è trascritta, la sentenza non è opponibile all’acquirente del fondo servente

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c..

(Cassazione Civile, 17 ottobre 2023, n. 28779)


Costituisce diritto reale d’uso la c.d. “servitù telefonica di passaggio con appoggio” sull'altrui fondo

Il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile. Pertanto, la c.d. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisce una servitù in senso tecnico, per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante, ma "un diritto reale di uso" rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni (nella specie, la circostanza che l'impianto servisse non solo l'immobile del proprietario -già in passato collegato alla rete da altro cavo -, ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale. Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento - a prescindere dalla loro vessatorietà - prevedessero la gratuità dell'attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattuizione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili).

(Cassazione Civile, 12 gennaio 2022, n. 788)