Prescrizione della servitù di passaggio

La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che, qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell’apparenza, né il carattere sporadico dell’esercizio.

(Tribunale di Brescia, 22 gennaio 2021, n. 156)