Prescrizione dell’azione di simulazione

L’azione di simulazione relativa, quando è volta a fare emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell’ordinario termine decennale. Diversamente, quando è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato, per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, tale azione non è soggetta a prescrizione.

(Cassazione Civile, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 125)