La scrittura privata sottoscritta è prova dell’accordo simulatorio di donazione con riserva di usufrutto

Il contratto relativamente simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà parzialmente non voluti. Nella simulazione relativa, a fronte di un contratto simulato di cui non si vogliono gli effetti, ricorre quindi un contratto dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi. In applicazione del principio generale contemplato dall’art.2697 c.c., l’onere di dimostrare la simulazione spetta alla parte che deduca che l’atto è simulato (ovvero al convenuto che in via di eccezione alleghi tale simulazione). Ai fini della prova tra le parti della simulazione di un negozio solenne basta però una scrittura privata, che soddisfa il requisito della forma scritta ad probationem tantum, benché per la stipulazione del contratto simulato sia prescritta la forma ad substantiam dell’atto pubblico, poiché le controdichiarazioni sono destinate a restare segrete e possiedono un’obiettività giuridica diversa dalla modificazione dei patti.

(Tribunale di Catania, 1 maggio 2023, n. 1889)