Sulla responsabilità dei sindaci di società di capitali
I sindaci sono responsabili delle violazioni contestate agli amministratori che rivestono una evidenza ed eclatanza (come il mancato pagamento dei tributi e l’assunzione di passività altrui, cioè di altre società del gruppo) tale da essere di necessità conosciute specificamente dal presidente del collegio, che rivestiva anche (in modo incompatibile) il ruolo di consulente e commercialista della società fallita.
(Cassazione Civile, 18 giugno 2020, n. 11884)