Perdita di contribuzione derivante dal reddito del figlio deceduto e onere della prova

In tema di risarcimento del danno patrimoniale subìto da parte del genitore per la perdita di contribuzione derivante dal reddito del figlio deceduto a seguito di sinistro stradale, non è sufficiente dimostrare la convivenza tra vittima ed aventi diritto e la titolarità di un reddito da parte della prima, ma occorre invece dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio, essendo peraltro a tal fine necessaria anche l’articolazione di specifici mezzi di prova sulle condizioni sociali e lavorative dei genitori della vittima.

(Tribunale di Bergamo, 15 dicembre 2018, n. 2652)