Fallimento della c.d. supersocietà di fatto
In base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 147, comma 5, L. Fall., è ammissibile il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, quale fattispecie specificamente costituita da una società irregolare a cui partecipano più società, come pure eventualmente anche delle persone fisiche, e che viene a emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle società così coinvolte.
(Cassazione Civile, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 366)