Danno erariale causato dagli amministratori delle società partecipate

In tema di società, spetta alla giurisdizione contabile l’azione di responsabilità per i danni che un professionista incaricato abbia causato a una Società partecipata da ente locale, nello svolgimento di un incarico estimativo, soltanto quando quest’ultimo si sia inserito nel procedimento deliberativo della Società partecipata, nella sostanza negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione. Pertanto, l’esercizio dell’azione erariale non può trovare ostacoli nel carattere professionale dell’incarico, anch’esso, in queste ipotesi, idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, seppur limitato nel tempo. Laddove, invece, ci si trovi di fronte ad un incarico professionale di stima svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale, anche se partecipata da enti locali, solo ad essa società spetta l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 ss. c.c..

(Cassazione Civile, sezioni unite, 14 febbraio 2020, n. 3806)