Sul diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile verso la società
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nella specie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l’effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c.), a seguito dell’escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell’art. 2263 c.c.) o gli altri soci.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2022, n. 7184)