Esecuzione in forma specifica e trascrizione registro imprese
In virtù del principio di tipicità, in mancanza di alcuna disposizione espressa, non può essere iscritta nel registro delle imprese la domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale.
(Tribunale di Avellino, 8 Gennaio 2018)
Responsabilità degli amministratori e differenza dei netti patrimoniali
Vista la natura dinamica e complessa dell’attività di impresa, che può rendere assai difficoltoso l'assolvimento della ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, e in particolare la determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l'utilizzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
(Tribunale di Bologna, 21 dicembre 2017, n. 2486)
Diritto all'oblio e registro delle imprese
È legittima la conservazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'incarico di amministratore e liquidatore ricoperto da un soggetto in una società di capitali, anche ove quest’ultima sia stata dichiarata fallita (nel 1992) e successivamente (nel 2005) cancellata dal suddetto registro.
(Cassazione civile, 9 agosto 2017, n. 19761)
Mala gestio amministratore delegato e responsabilità dei consiglieri
Nelle società di capitali, l’obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, OdV di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate. Esiste, insomma, un sistema di controllo policentrico, a tutela dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione.
Pur in presenza di deleghe gestorie, residua una serie di poteri e doveri in capo al c.d.a., che dall’esistenza delle deleghe non viene affatto spogliato dalle sue funzioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2017, n. 31204)