Sull’obbligo del liquidatore di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto delle cause legittime di prelazione
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c. comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par conditio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza 15 gennaio 2020, n. 521)
Responsabile l’amministratore per la totale mancanza di contabilità sociale
In sede di azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile) giustifica la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, la cui entità ben può essere determinata, in via equitativa, in misura percentuale (nella fattispecie, pari al 30%) rispetto al maggior importo del credito erariale ammesso al passivo per effetto della omissione degli adempimenti tributari e contributivi.
(Cassazione Civile, 29 ottobre 2019, n. 27610)
Responsabilità per negligente vigilanza sull'attività sociale
Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un'adeguata vigilanza sull'operato altrui e sullo svolgimento dell'attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.
(Cassazione Civile, 12 luglio 2019, n. 18770)
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Sono ammissibili le azioni revocatorie ordinaria e fallimentare contro l’atto di scissione, o meglio contro la componente patrimoniale di detto atto, al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia degli effetti dispositivi e traslativi senza intaccare nel contempo quelli riorganizzativi.
(Tribunale di Roma, 12 giugno 2018)
Controversia tra fiduciante e fiduciario
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non consente di estendere la deroga alla competenza del giudice ordinario ed il deferimento agli arbitri a controversie relative ad altri contratti, ancorché gli stessi risultino collegati a quello principale cui accede la medesima clausola. Conseguentemente, la clausola compromissoria avente ad oggetto le controversie relative al rapporto sociale non si estende alla controversia relativa al rapporto interno fra fiduciante e fiduciario.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 settembre 2019, n. 22903)
L’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società per azioni
L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una S.p.A., sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di 5 anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la pubblicazione di un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale negativa è fatto idoneo a rendere manifesto lo stato di in capienza della società).
(Cassazione civile, 4 settembre 2019, n. 22077)
Limiti e contenuto dell’abuso di dipendenza economica
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nel rifiuto di vendere o di comprare, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, con risarcimento del danno contrattuale.
(Tribunale di Roma, 2 luglio 2019, n. 13840)
Competenza delle sezioni specializzate e azione revocatoria
La competenza delle Sezioni Specializzate, ex art. 3 D. Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Deve, pertanto, dichiararsi l’incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate su una controversia avente ad oggetto un’azione revocatoria, anche se l’atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto le partecipazioni sociali, in quanto queste ultime sono oggetto meramente accidentale della domanda ex art. 2901 c.c. e non incidendo l’eventuale declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore sui diritti sociali.
(Tribunale di Venezia, ordinanza 19 giugno 2019)
Perdita della continuità aziendale
Il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società, bensì piuttosto, a seconda che sia o meno reversibile, una situazione di insolvenza o crisi, che costituisce uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce procedure regolate della crisi o dell’insolvenza.
La conseguenza della perdita della continuità aziendale è che i principi di redazione del bilancio non sono più quelli di cui all’art. 2426 c.c. ma quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria.
(Tribunale di Milano, 22 febbraio 2019, n. 1784)
I limiti al dovere di controllo del revisore contabile
Quando il revisore contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuario revisore, circa l’adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o di non adeguatezza.
(Cassazione Civile, 21 giugno 2019, n. 16780)