Il finanziamento dei soci e la postergazione del rimborso

Il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci dell'art. 2467 Cod. Civ. per le società a responsabilità limitata è dettato al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società cosiddette "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.
Qualora tali finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, siano stati concessi in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, essi possono essere rimborsati solo una volta che siano stati integralmente soddisfatti tutti i creditori sociali, dovendo peraltro essere immediatamente restituiti se effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

(Tribunale di Reggio Emilia, 8 febbraio 2018, n. 204)


L’assenza di giusta causa e il risarcimento del danno

La misura del risarcimento del danno subito dall'amministratore unico di s.r.l. a seguito di revoca dalla carica in assenza di giusta causa è parametrata, in applicazione dell’art. 1223 c.c., all'ammontare dei compensi non percepiti in dipendenza dell’ingiustificata revoca.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 agosto 2018, n. 21233)


Debiti della società e debiti dei soci

I debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti "ex lege", come è dimostrato dalla possibilità che i soci prestino fideiussione per le obbligazioni della società ai sensi dell'art. 1936 c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6650)


Bilancio e termine di prescrizione dell’azione di responsabilità

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 cod. civ. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.

(Cassazione Civile, 5 settembre 2018, n. 21662)


Socio amministratore e diritto di ispezione ed informazione

Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato (secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4120/16: gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall'art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione).

(Cassazione Civile, 26 gennaio 2018, n. 2038)


La responsabilità degli amministratori non esecutivi di società

Spetta al soggetto il quale afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo; assolto tale onere è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno.

(Cassazione Civile, 18 aprile 2018, n. 9546)


Cancellazione volontaria società dal registro delle imprese e crediti azionati

In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad intervenire nel relativo giudizio.

(Tribunale di Roma, 8 giugno 2018)


La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta

I soci succedono ex lege nelle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, facenti capo alla società estinta e non definiti in sede di liquidazione, e ne rispondono nei limiti di quanto assegnato in sede di riparto finale od illimitatamente, a seconda del tipo di responsabilità per i debiti sociali previsto dalla normativa di riferimento durante la vita della società.

(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12242)


Responsabilità degli amministratori di società di capitali

L'art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate. Tuttavia, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che abbiano assunto l'incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che abbiano avuto modo di rendessi conto della situazione e che siano stati in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi.

(Cassazione Civile, 21 marzo 2018, n. 6998)


Falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Il bilancio non veritiero può dar luogo alla responsabilità risarcitoria degli amministratori, giusto l’art. 2395 c.c., nella misura in cui i soci e i terzi in buona fede possono essere tratti in inganno dalla falsa immagine che i dati di bilancio rimandano della situazione economico-patrimoniale della società. Il soggetto che, nell'esperire un’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., lamenti la falsità dei dati di bilancio, è tenuto a provare mediante qualsiasi mezzo di prova non soltanto tale falsità, ma anche il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il negozio, da cui sia derivato un danno diretto sul proprio patrimonio. Il rapporto di causalità, tuttavia, viene meno laddove il socio o il terzo, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscere facilmente, per altra via, l’effettiva consistenza patrimoniale.

(Tribunale di Roma, 5 giugno 2017)