E’ nullo l’atto sottoscritto dal domiciliatario e non dal procuratore
L’atto depositato in giudizio sottoscritto dal solo domiciliatario e non dal procuratore della parte è nullo e non può essere ratificato se non prima della scadenza del termine per il deposito. Pertanto la memoria istruttoria munita della sola sottoscrizione del domiciliatario essendo priva dei necessari requisiti formali – non essendo autorizzato il domiciliatario a svolgere attività di procuratore nell’interesse del mandante, considerato anche che il mandato procuratorio è un negozio che si stipula “intuitu personae” – è nulla con la conseguenza che, a cascata, si verifica la nullità di tutte le prove testimoniali ammesse ed espletate in virtù di detto atto.
(Cassazione Civile, 26 luglio 2022, n. 23263)