Nessuna omologazione del piano se la percentuale ai creditori è irrisoria
Nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di 'assai esigua entità. In tal modo, infatti, il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori (nel caso di specie la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale).
(Cassazione Civile, 26 settembre 2022, n. 28013)
Richiesta di sospensione dei termini di decorrenza del piano
Sussistono i presupposti di legge della sospensione della decorrenza del piano del consumatore, con istanza formulata nelle more della omologazione, dovendosi ritenere accoglibile l’istanza motivata sull'impossibilità sopravvenuta dell'esatto adempimento nei termini proposti (situazione collegata a messa in cassa interazione del consumatore proponente il piano per effetto della normativa contenuta nel c.d. decreto “Cura Italia).
(Tribunale di Napoli, 3 aprile 2020)
Collegamento tra la procedura di accordo di ristrutturazione d di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soci
È ammissibile e va omologata la procedura di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. di una società di persone, il cui piano si basi sull'eccedenza del ricavato di una collegata procedura di accordo di ristrutturazione del sovraindebitamento promossa dai soci illimitatamente responsabili della società.
(Tribunale di Rimini, 27 giugno 2019)
Sovraindebitamento e possibilità di dilazionare il credito ipotecario
La proposta di accordo può contemplare una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per i creditori privilegiati; ciò analogamente a quanto previsto dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fallim. in tema di concordato preventivo in continuità aziendale. Tuttavia, è possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine più lungo di quello previsto dalla legge; in tal caso l'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato, da commisurarsi alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo.
(Cassazione Civile, 3 luglio 2019, n. 17834)